Menu Chiudi

Provvedimenti disciplinari

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (estratto da CCNL AGIDAE)

Art. 72 – Provvedimenti disciplinari

1. Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di paga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).

2. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale di cui alla precedente lettera a).

3. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione.

4. Il dipendente potrà farsi assistere dall’Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.

5. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provve-dimento.

6. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.

7. I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.

8. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle Leggi n. 604/66 e n. 300/70.

Art. 73 – Richiamo scritto, multa e sospensione

1. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
a. non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b. senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c. esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d. per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell’Istituto;
e. commetta indiscrezioni informative relative a segreti d’ufficio e deliberazioni dei Consigli di classe.
2. L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 74 – Licenziamento per mancanze

A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
 comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell’art. 19 all’interno dell’Istituto;
 assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;
 assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l’anno, prima o dopo i giorni festivi;
 gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;
 lezioni private agli alunni della propria Scuola in senso stretto;
 insubordinazione ai superiori;
 abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo;
 recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art.74, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 73, salvo quanto disposto al penultimo comma dell’art. 73.

B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Istituto grave nocumen-to morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rap-porto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
 grave insubordinazione ai superiori;
 furto nell’Istituto;
 danneggiamento doloso al materiale dell’Istituto;
 abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
 rissa all’interno della scuola;
 percosse nei confronti degli alunni e assistiti;
 diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell’Istituto e della morale cattolica;
 diffamazione pubblica nei riguardi dell’Istituto;
 sentenza di condanna penale passata in giudicato;
 omessa comunicazione di nomina in ruolo nella Scuola statale di cui all’art. 21 del presente CCNL.